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Legge 23/12/1996 n. 662189. Il comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, é sostituito dal seguente: "10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976 n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, é annualmente determinata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Commissione di cui all'articolo 9 della medesima legge, tenendo conto dei seguenti obiettivi: a) progressivo allineamento ai livelli medi europei; b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno; c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in re lazione all'intensità del traffico nei diversi periodi della giornata; d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti; e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali; f) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale". 190. Per il periodo 10 maggio-10 ottobre 1996, i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976 n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, rimangono determinati nella misura stabilita dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 28 giugno 1995 n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995 n. 351. Dal 10 gennaio 1997, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, come sostituito dal comma 189 del presente articolo, gli stessi diritti, come determinati dal citato articolo 1, comma 3, del decreto -legge n. 251 del 1995, sono aumentati annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nella misura pari al tasso di inflazione programmata determinato dal Governo nel documento di programmazione economico-finanziaria. 191. I termini di cui all'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, del decreto legge 28 giugno 1995 n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995 n. 351, sono differiti rispettivamente al 30 giugno 1997 ed al 31 dicembre 1997. 192. Sono abrogate le disposizioni legislative che fanno obbligo all'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I. Spa) di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi di trasporto aereo ed al medesimo Istituto ed alla Società finanziaria marittima (FINMARE Spa) di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali e relative società che svolgono servizi di supporto. Prima della cessione di una quota azionaria tale da comportare la perdita della maggioranza del capitale sociale delle predette società, il Governo trasmette il relativo piano industriale al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Alle partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici anche territoriali ed economici in imprese assicurative si applica il divieto di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994 n. 474. 193. Il Governo, nell'ambito degli strumenti finanziari e operativi definiti dalla legge che individuerà l'intervento da realizzare per il potenziamento e l'ammodernamento della linea ferroviaria del Brennero e per la realizzazione delle relative gallerie, é autorizzato a prorogare il termine di concessione dell'autostrada del Brennero SpA alle condizioni che la legge stessa definirà. 194. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, il CIPE destina una quota, pari a lire 100 miliardi, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995 n. 549. 195. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, già prorogato con legge 22 dicembre 1994 n. 736, é ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997. 196. All'articolo 6, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 542, il secondo periodo é sostituito dal seguente: "In via preliminare con dette somme saranno finanziate e sostenute le strutture di accoglienza pub- blica e privata già esistenti ed operanti nel territorio, specie nelle zone ove é più consistente la presenza di extracomunitari, al fine di assicurare migliori condizioni per l'integrazione, l'avviamento al lavoro ed agevolare il rientro in patria; in secondo luogo, con i fondi residui, saranno realizzate strutture pubbliche di seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti". 197. All'articolo 5, comma 1, della legge 28 febbraio 1987 n. 56, dopo la lettera h) é aggiunta la seguente: "h-bis) in ordine al reclutamento della manodopera da utilizzare nei cantieri comunali, per progetti finalizzati all'occupazione e finanziati per intero con leggi delle regioni, e/o dagli enti locali, tramite i rispettivi Fondi sociali, stabiliscono criteri, modalità e parametri per l'avviamento al lavoro, anche in deroga all'articolo 16, e successive modifiche ed integrazioni, comprese le relative norme di attuazione e regolamenti, tenendo conto delle esigenze territoriali opportunamente ed appositamente manifestate dagli organi rappresentativi degli enti locali interessati e della natura sociale degli interventi di cui trattasi". 198. All'articolo 4, comma 21, terzo periodo, del decreto legge 1 ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 608, le parole: "di dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di quindici mesi". 199. Nell'articolo 17 del decreto legge 14 gennaio 1994 n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 1994 n. 153, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo e terzo periodo del comma 1 sono soppressi; b) dopo il comma 1, é inserito il seguente: "1-bis. L'ammontare minimo del capitale versato dalle imprese cinematografiche che richiedono le concessione di mutui é determinato, per le società per azioni e per le società in accomandita per azioni, in misura pari all'ammontare minimo richiesto dalle disposizioni del codice civile per il capitale delle predette società; per le società a responsabilità limitata, nella somma non inferiore a quaranta milioni di lire. Per le società in nome collettivo, per le società in accomandita semplice e le società cooperative il capitale deve essere di ammontare non inferiore al capitale sociale minimo richiesto dal presente decreto legge per le società a responsabilità limitata e dello stesso importo deve essere il patrimonio aziendale dell'imprenditore individuale. Per le domande di mutuo di cui al comma 1, già presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'am- montare del patrimonio é ininfluente. Ai fini dell'applicazione del comma 1, é ininfluente l'eventuale inizio della lavorazione del film ovvero la sua intervenuta ultimazione o proiezione nelle sale, purché successivi alla data di presentazione della domanda finalizzata ad ottenere il parere del Comitato per il credito cinematografico"; c) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, é inserito il seguente: "Il film ed i proventi di spettanza del mutuatario, nonché il capitale sociale ovvero il patrimonio aziendale del richiedente, rappresentano le sole garanzie nel caso di operazioni di credito cinematografico relative a film di interesse culturale nazionale o relative a film di cui all'articolo 28, della legge 4 novembre 1965 n. 1213, come modificato dall'articolo 8 del presente decreto legge"; d) al comma 6-bis, nel secondo periodo, la parola "soli" é soppressa. 200. Nell'articolo 27, comma quattordicesimo, della legge 4 novembre 1965 n. 1213, introdotto dall'articolo 7 del decreto legge 14 gennaio 1994 n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 1994 n. 153, le parole "tre anni" e "triennio", contenute, rispettivamente, nel primo e secondo periodo, sono sostituite dalle parole "quarantadue mesi" e "periodo di quarantadue mesi". 201. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 2 agosto 1996 n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 1996 n. 515, dopo la parola "Chioggia" sono inserite le seguenti parole: "ivi compresi, limitatamente a lire 9 miliardi, quelli per il completamento della ricostruzione del teatro "La Fenice" ". 202. I termini di cui agli articoli 12, comma 1, 14, comma 4, e 15, commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992 n. 141, in materia di previdenza forense sono riaperti per il periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per il versamento, secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 11 febbraio 1992 n. 141, di tutti i contributi dovuti, scaduti alla data del 31 dicembre 1995. Per le sanzioni già iscritte a ruolo, i benefici di cui al periodo precedente si estendono alle rate non scadute alla data di entrata in vigore della presente legge. 203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti: a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza; b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati; c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro é vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica posso- no comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142;
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